Decesso

“La perdita di un prossimo congiunto viola un diritto giuridicamente tutelato e la stessa natura del vincolo che unisce i componenti della famiglia nucleare giustifica il diritto al risarcimento del danno morale, in virtù di una presunzione, rilevante secondo l’ articolo  2727 c.c.”

L’esperienza maturata nel corso degli anni, la preparazione portata avanti da una costante ricerca e formazione da parte dell’Avvocato Ruggiero, dà modo di osservare quanto numerosi siano ancora oggi i casi di decesso a causa di negligenza medica e di disorganizzazione ospedaliera; la morte da malasanità più precisamente si ha quando in conseguenza dell’errore medico, il paziente subisce un danno alla salute che ne determina la cessazione delle funzioni vitali. La famiglia, di conseguenza ,subisce un notevole danno psico-fisico e morale, nonché un significativo danno economico causato dalle spese mediche sostenute e dalla diminuzione del reddito complessivo della famiglia.

In questo caso, la famiglia della vittima deceduta può rivolgersi all’Avvocato Ruggiero ed al suo staff di professionisti che tratteranno con attenzione ogni singolo caso, assistendo la famiglia dall’inizio alla fine dell’iter giudiziale ed extra- giudiziale supportandola non solo legalmente ma anche avvalendosi di professionisti esterni quali psicoterapeuti, medici legali…

Il risarcimento economico è quindi dovuto alla famiglia della vittima. Ovviamente l’importo del risarcimento non potrà riportare in vita la persona cara, non risolvendo del tutto quindi i danni morali subiti, ma potrà di certo ridurre l’onere finanziario che la famiglia dovrà affrontare a causa del decesso. Inoltre queste ingenti somme saranno utili per indurre la struttura sanitaria ad evitare che casi di morte da malasanità si ripetano in futuro.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, pur essendo unica la vittima, l’illecito manifesta una potenzialità plurioffensiva, con l’accordo per la tutela anche a soggetti diversi dalla vittima; questi devono aver avuto un legame familiare o molto stretto con la vittima e sono chiamati “i prossimi congiunti”.

I prossimi congiunti sono principalmente:

  1. La famiglia naturale

Con “famiglia naturale” voglia intendersi la tipica famiglia nucleare: il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle; gli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, cognati, zii, cugini) dovranno dimostrare che il decesso del famigliare abbia comportato la perdita di un effettivo sostegno morale, ovvero una grave alterazione della normale esistenza, causando danni morali non trascurabili.

  1. I conviventi “more uxorio”

La Corte Suprema ha recentemente sentenziato che il risarcimento del danno da decesso deve essere riconosciuto anche a quelli della famiglia naturale, a condizione che venga dimostrata l’esistenza di uno stabile e duraturo rapporto, con significativa comunanza di vita ed affetti, che possa essere equiparabile al rapporto coniugale.

In caso di decesso, la richiesta di risarcimento danni nei confronti della struttura ospedaliera deve essere presentata entro 10 anni dalla morte del parente.

Chi si rivolge all’Avvocato Ruggiero ed al suo staff trova un ambiente preparato circa l’attività che deve essere svolta a favore dei “prossimi congiunti” in termini giudiziali, dando ampio spazio ad una dimensione umana nel trattare l’intera vicenda. Di seguito è presentata un’analisi dei danni che si possono risarcire; la stessa è equiparabile a quella che verrà eseguita dopo il primo colloquio orientativo tra avvocato ed assistiti.

I danni risarcibili in caso di decesso per malasanità sono:

1) Il danno trasmissibile per eredità, che si suddivide in:

  • Danno biologico, nonché  il peggioramento della salute della vittima; il danneggiato acquisisce quindi  il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l’effettiva durata della sua sopravvivenza. Si  tratta di un danno alla salute (cd. danno biologico terminale);
  • Danno morale, cioè  la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche; è risarcibile solo al fornimento di prove concrete che la vittima era in grado di percepire il proprio stato, e che abbia lucidamente assistito alla fine della propria vita.

2) I danni risarcibili dagli eredi, che a loro volta si suddividono in:

  • Danno biologico, nonché lo stato di alterazione psicofisica subito a causa della morte della vittima;
  • Danno morale, che può assumere una connotazione sia soggettiva che oggettiva.  La prima colpisce principalmente la sfera emotiva del soggetto che ha subito la perdita. Questo aspetto è da considerarsi non solo nel momento in cui avviene il decesso, bensì è da prolungarsi nel tempo perché i patimenti soggettivi dell’individuo saranno protratti nel tempo. Oggettivamente bisogna invece considerare le difficoltà e gli aspetti negativi che l’individuo subisce nella sua sfera familiare.
  • Danno economico, che può essere suddiviso in danno emergente, consistente in spese causate dal decesso del parente (es. spese funerarie) e danno da lucro cessante, consistente o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che sarebbero state conferite dal soggetto scomparso.

L’avvocato Antonio Ruggiero con i suoi collaboratori sarà in grado di assistere tutte le vittime di malasanità, offrendo un servizio professionale attraverso il quale otterrà il risarcimento, se i presupposti per richiederlo esistono.