Colpa medica
La colpa medica esiste nel caso in cui il danno (lesione della salute del paziente o, in casi estremi, decesso) sia stato provocato da un errore medico. Si tratta di eventi che di solito accadono in strutture pubbliche o private per la cura di malati (strutture riabilitative, degenza per breve – medio – lungo termine …), o per le operazioni di chirurgia estetica.
Chiunque si senta vittima di colpa medica e malasanità può rivolgersi all’Avvocato Ruggiero ed al suo staff di professionisti che tratteranno con estrema cura ed attenzione caso per caso.
Esaminando ogni situazione si potrà capire in quale tipologia di condotta erronea ricade il medico:
- condotta erronea di tipo commissivo (errore svolto nella conduzione del suo lavoro)
- condotta erronea di tipo omissivo (omissione e mancanza di azioni necessarie).
Spesso la colpa medica viene riconosciuta come colposa: sono infatti rari i casi in cui la colpa sia dolosa, arrecando volontariamente un danno al paziente.
Infatti, l’articolo 6 “Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”, introduce all’interno del Codice Penale l’articolo 590-sexies, che prevede la responsabilità colposa del medico e in generale del personale sanitario a seguito di lesioni al paziente o decesso dello stesso.
Ad essi, in caso di operato negligente o imprudente, con il conseguente danneggiamento del paziente (o decesso), verranno applicate le pene previste dall’articolo 590 c.p.
In caso invece di condotta imperita, lacolpa del medico verrà esclusa ed egli sarà impunibile se dimostrerà di essersi attenuto alle buone pratiche clinico-assistenziali.
In presenza di una condotta imprudente e/o negligente il medico risponderà in sede civile anche solo per colpa lieve.
In presenza di una condotta imperita, il medico risponderà solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 c.c.
La legge penale, che può disciplinare anche la responsabilità civile, stabilisce che la colpa sia addossata al medico quando l’evento non è voluto da egli stesso ma verificatosi a causa di negligenza,imprudenza o imperizia:
- NEGLIGENZA: riguarda l’omissione dell’insieme di attenzioni e cautele che il medico dovrebbe applicare durante lo svolgimento della sua opera professionale. Nel caso specifico della professione medica, la negligenza si riconosce anche nella carenza di conoscenze e nel mancato continuo aggiornamento nelle tecniche considerate attendibili dalla scienza.
- IMPRUDENZA: si tratta della scarsa ponderazione dei rischi e della mancata adozione di cautele nei confronti del paziente.
- IMPERIZIA: si intende la scarsa preparazione scientifica e cultura professionale, e di conseguenza la mancata abilità tecnica per poter svolgere la professione medica in modo adeguato e lecito.
Dopo un’attenta analisi di cosa s’intenda per colpa medica, il soggetto “vittima” di malasanità può richiedere un appuntamento orientativo con l’Avvocato Ruggiero al fine di determinare se vi siano i presupposti per ottenere un risarcimento da colpa medica. I passi successivi che verranno accuratamente illustrati dall’Avvocato Ruggiero e dai suoi collaboratori hanno lo scopo di dimostrare l’esistenza della responsabilità medica avvalendosi anche di consulenti e professionisti esterni allo studio (medici legali, psicologi, consulenti tecnici…).
Nel processo di dimostrazione di tale responsabilità, assume una rilevanza fondamentale il cosiddetto “consenso informato”: si tratta di fogli informativi dei quali il paziente, prima di sottoporsi a qualsiasi cura o intervento, deve prendere visione. Questo sarà necessario in sede di valutazione, per analizzare quanto sottoscritto dal paziente.
L’articolo 138 comma 1 del codice delle assicurazioni prevede per la quantificazione del risarcimento una tabella nazionale delle menomazioni alla integrità psico-fisica tra 10% e 100% (macropermanenti) e tra 1% e 9% (micropermanenti).
Al comma due è specificato che la tabella si basa sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità della persona lesa. Al comma 3, invece, si contempla la possibilità da parte del giudice di un aumento sino al 30% dell’ammontare del danno, nel caso in cui la menomazione accertata macropermanente incida in maniera rilevante su particolari aspetti dinamico-relazionali del paziente, ossia l’incapacità di svolgere determinate attività alle quali in precedenza era dedito.
In caso di lesioni micropermanenti il giudice può aumentare l’ammontare del danno solo di un quinto, secondo i parametri stabiliti al comma 1.
La responsabilità professionale per malasanità può avere natura contrattuale o extracontrattuale: il termine prescrizionale è quindi di 5 anni nel primo caso e di 10 nel secondo; la decorrenza inizia da quando il paziente percepisce il “danno ingiusto”, ossia la malattia o il malessere conseguente al comportamento del terzo.
La colpa medica è un fatto delicato e molto spesso generatore di traumi e sofferenze per chi ne è vittima, pertanto essere seguiti nel modo giusto dà una speranza in termini di tutela e garanzia per l’oggi ed il futuro. Questa è la mission dell’Avvocato Ruggiero ogni qual volta si presenta una persona vittima di malasanità.